Via libera a hoverboard, segway, monopattini e monowheel. Le città possono recepire il provvedimento del Mit sulla micromobilità elettrica.

Entrerà in vigore il 27 luglio il nuovo decreto sulla cosiddetta micromobilità elettrica, dopo la firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

Il provvedimento prevede la possibilità di circolazione di hoverboard, segway, monopattini e monowheel a patto che le giunte e i consigli comunali recepiscano il decreto tramite delibera in modo da renderlo utilizzabile. Stando al testo, monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno circolare su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h.

La sperimentazione dovrà essere richiesta dalle singole città entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento e potrà durare minimo un anno e massimo due. Va ripetuto che se la delibera non venisse recepita, i singoli dispositivi di micromobilità elettrica non potranno circolare sulle strade delle nostre città.

Il decreto stabilisce diversi obblighi e divieti. Monowheel e gli hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali e a velocità inferiori a 6 km/h, mentre segway e monopattini sono ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a patto che non superino i 20 km/h. Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.

Il testo prevede poi l’obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di sera e notte per il segway e il monopattino elettrico quando circolino su strade ricadenti in zona 30 o su pista ciclabile.Obbligatorio l’uso di un segnalatore acustico e la dotazione di un motore elettrico non superiore alla potenza massima di 500watt – ne esistono molti modelli con una potenza superiore.

Il decreto stabilisce che i monowheel e gli hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali e a velocità inferiori a 6 km/h. Nelle aree pedonali potranno circolare anche i segway ed i monopattini ma sempre entro i 6 km/h.

E’ vietato inoltre il trasporto di passeggeri o cose e ogni forma di traino. Va mantenuto un andamento regolare e sono vietate manovre brusche ed acrobazie. Vengono richiamate le norme dell’art. 182 del Codice della Strada (circolazione dei velocipedi), quando vengono percorse le piste ciclabili o i percorsi promiscui pedonali e ciclabili, con riferimento al comma 10 , mentre l’utilizzo in aree pedonali vedrà l’applicazione dell’art. 190 del CdS (comportamento dei pedoni). I limiti di velocità indicati nel decreto non valgono per i mezzi elettrici in dotazione agli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del CdS, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

I comuni che istituiscono o affidano servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, devono provvedere a definire aree per la sosta dei dispositivi, in particolare nei punti di scambio più elevato, per garantire una fruizione più funzionale dei dispositivi ed evitare l’intralcio di marciapiedi e aree pedonali con dispositivi abbandonati in posizioni non consentite e non sicure per i pedoni. Gli stessi Comuni prevedono, nella istituzione o nell’affidamento del servizio di noleggio, l’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso.

Il testo del Decreto nella Gazzetta Ufficiale